Reclami
Vuoi fare un reclamo?
Se ritieni di non aver ricevuto un servizio consono rispetto alle tue aspettative, parlane con l'Agenzia che ha emesso il tuo contratto.
Nel caso in cui l'inconveniente non dovesse essere risolto, potrai sporgere reclamo al Servizio Reclami del Gruppo ITAS Assicurazioni (ITAS Mutua, ITAS Vita S.p.A.).
Come funziona?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
ITAS Mutua (oppure ITAS Vita S.p.A.)
Servizio Reclami
Piazza delle Donne Lavoratrici 2 - 38122 Trento
fax 0461 891840 oppure e-mail: reclami@gruppoitas.it
avendo cura di indicare i seguenti dati:
  nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico dell'esponente;
  numero della polizza e nominativo del contraente;
  numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
  indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  breve descrizione del motivo di lamentela;
  ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Il servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Per i reclami inerenti il fondo pensione Plurifonds, puoi anche utilizzare la procedura online descritta sul sito Plurifonds, qui.
Non ti ritieni soddisfatto della risposta ?
Se non ti ritieni soddisfatto della risposta ricevuta o non hai ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrai rivolgerti direttamente agli Organismi di Controllo preposti.
Allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma), fax (06.42133206), o PEC (tutela.consumatore@pec.ivass.it). Utilizza l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori", link "Reclami".
Commisione di vigilanza sui fondi pensione.
Per reclami sul fondo pensione Plurifonds.
Indirizzo: Via in Arcione, 71 -00187 Roma
Fax: 06.69506.306
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.covip.it
Commissione nazionale per le società e la Borsa.
Per reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la corretta redazione del KID e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all’articolo 1, lettera w-bis), del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), cioè iscritti nella sezione D del RUI.
Indirizzo: via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma
Secondo le modalità indicate su www.consob.it.
L'Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese. possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi. Si può presentare ricorso all'AAS solo dopo aver presentato reclamo alla Compagnia e/o all'intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della Compagnia e/o dell'intermediario costituisce un presupposto per l'ammissibilità del ricorso all'Arbitro.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e o interessare l'Autorità giudiziaria, potrai scegliere di avvalerti dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).
E' possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto).
Il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.
Per la risoluzione delle controversie tra un risparmiatore e il proprio intermediario è possibile rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob. Tale strumento può essere utilizzato in caso di controversie relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), cioè iscritti nella sezione D del RUI. La presentazione del ricorso da parte dell’investitore avviene online, attraverso il sito web dell’ACF (www.acf.consob.it).